PAT. A B e VEICOLI LEGGERI PDF Stampa E-mail

Art. 117

(Decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 - Codice della strada)

Limitazioni nella guida

1. È consentita la guida dei motocicli ai titolari di patente A, rilasciata alle condizioni e con le limitazioni dettate dalle disposizioni comunitarie in materia di patenti.

2. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali.

2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kW/t. La limitazione di cui al presente comma non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

3. Nel regolamento saranno stabilite le modalità per l’indicazione sulla carta di circolazione dei limiti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis. Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice.

4. Le limitazioni alla guida e alla velocità sono automatiche e decorrono dalla data di superamento dell’esame di cui all’articolo 121.

5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni dal conseguimento della patente, circola oltrepassando i limiti di guida e di velocità di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148,00 a euro 594,00. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della validità della patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI..

 

ATTENZIONE! L’entrata in vigore del limite di 50 kW/t è stato spostato dal decreto mille proroghe al 1° gennaio 2011, data che potrebbe essere anticipata qualora venga approvato in maniera definitiva il Decreto Legge 1720 che modificherà il comma 2.bis con la seguente integrazione “superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categorie M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW”. Semplificando dovrebbe essere così:

  

Veicoli categoria N1 (autocarri fino a 3,5 di massa complessiva) vale solo la limitazione di 55 kW/t riferita alla massa a vuoto. Cioè, se l’autocarro ha una tara di 20 q.li diviene guidabile da un neopatentato fino a una potenza di 110 kW, che equivalgono a 110 kW x 1,36 =  149,6 CV.

 

Veicoli categoria M1  (autovetture o autoveicoli fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva per trasporto persone, massimo 9 compreso il conducente) vale la limitazione di 55 kW/t riferita alla massa a vuoto, ma comunque non superiore a 70 kW/t. Cioè, un’autovettura con una tara di 20 q.li, potrà essere guidato solo se non supera i 70 kW/t, anche se il rapporto 55 kW/t equivarrebbe a 110 kW. Per precisione 70 kW corrispondono a 70 x 1,36 = 95,20 CV.

 

Inoltre il futuro DL 1720 dovrebbe contenere questa ulteriore integrazione: “Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell’articolo 117 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica ai titolare dei patente di guida di categoria B rilasciata a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”. Pertanto i limiti tara/potenza verranno applicati solo alle patenti conseguite con foglio rosa rilasciato in data successiva all’entrata in vigore del Decreto Legge.

 

 

 

 

 
⚫ informazioni: Tel. 0533.993762 - Fax 0533.993665 - email servizi@autoscuola2000.com
Valid XHTML & CSS