TRASPORTO DI COSE IN CONTO PROPRIO:

1. Il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un'attività complementare o accessoria nel quadro dell'attività principale delle persone, enti privati o pubblici, predetti;
2. Le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano da loro essere elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o vendere.

Le disposizioni di legge in materia di trasporto di merci in conto proprio,  si applicano solo agli autoveicoli aventi massa complessiva a pieno carico, superiore a 6 tonnellate di massa complessiva.


CONTO TERZI:

L'accesso alla professione di autotrasportatore è consentito ai seguenti soggetti:

• imprese individuali;

• società;

• consorzi e cooperative a proprietà divisa (per tali soggetti è prevista l'iscrizione in una sezione speciale dell'Albo regolata dal DPR 155/1990)

Per le imprese che esercitano tale attività di autotrasporto cose per conto terzi con autoveicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 1,5 tonnellate sarà sufficiente dimostrare il requisito dell'onorabilità per essere iscritti all'Albo.

Oltre il limite di 1,5 tonnellate, i requisiti per conseguire l'iscrizione all'Albo Autotrasportatori senza limitazioni, sono:

• onorabilità;

• capacità finanziaria;

• idoneità professionale.

Per esercitare l'attività di autotrasportatore di cose per conto terzi è necessario il possesso di specifico attestato di idoneità professionale necessario per l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Autotrasportatori di cose per conto di terzi.